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Ordinanza — n. 10172/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in legal qualification of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10172/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different legal qualification of the attempted robbery and resistance charges, but the court rejected this as a mere factual dispute. The court held that under Article 448 of the Code of Criminal Procedure, such appeals are limited to manifest errors, which were not present here.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: The possibility of appealing for cassation based on erroneous legal qualification is limited to cases of manifest error, which must be immediately obvious and devoid of any room for opinion.

Parole chiave

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manifest error standard legal qualification appeal Article 448 criminal procedure inadmissible cassation appeal factual vs legal error motivi di cassazione ricorso per cassazione allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Questa Corte ha reiteratamente affermato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021
Sez. 6, ord. n. 3108 del 8/01/2018
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da ZUCCARO ANGELO LAURO CRISTIAN n. in Germania il 26/3/1972 avverso la sentenza resa dal Tribunale di Latina in data 21/9/2021 -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Latina, accogliendo la concorde richiesta delle parti, applicava a Zuccaro Angelo la pena di mesi 16 di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione ai reati di tentata rapina impropria e resistenza a P.u. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto e il vizio di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha reiteratamente affermato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116;

Sez. 6, ord. n. 3108 del 8/1/2018, Rv. 272252). Nella specie, la deduzione difensiva, che fa leva sull'alternativa qualificazione giuridica dei fatti contestati al capo A) e sull'insussistenza del delitto di resistenza ascritto sub B) muove da rilievi fattuali che non possono trovare ingresso in questa sede. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente