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Ordinanza — n. 10170/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10170/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10170/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da LUGA3A NIKE n. in Albania il 2/6/1984 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Firenze in data 6/5/2021 -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento del concordato prospettato dalle parti e in riforma della decisione del locale Tribunale in data 16/2/2018, dichiarata l'estinzione per maturata prescrizione della contravvenzione ascritta al capo D), rideterminava in anni uno, mesi nove di reclusione ed euro 800,00 di multa la pena inflitta a Lugaja Nike per il delitto di tentata estorsione contestato al capo A). 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen.

Regesto Legislator

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art. 129 cod.proc.pen, art 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10170/2022 — snpen · Corte di Cassazione: in Albania il 2/6/1984 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Firenze in data 6/5/2021 -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento del concordato prospettato dalle parti e in riforma della decisione del locale Tribunale in data 16/2/2018, dichiarata l'estinzione per maturata prescrizione della contravvenzione ascritta al capo D), rideterminava in anni uno, mesi nove di reclusione ed euro 800,00 di multa la pena inflitta a Lugaja Nike per il delitto di tentata estorsione contestato al capo A). 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen.

Parole chiave

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remissione della pena esecuzione delle pene adeguamento della pena pena massima pena convenzionale pene condizionali

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod.proc.pen
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen.
art 599-bis cod. proc. pen
Questa Corte ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art 599-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da LUGA3A NIKE n. in Albania il 2/6/1984 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Firenze in data 6/5/2021 -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento del concordato prospettato dalle parti e in riforma della decisione del locale Tribunale in data 16/2/2018, dichiarata l'estinzione per maturata prescrizione della contravvenzione ascritta al capo D), rideterminava in anni uno, mesi nove di reclusione ed euro 800,00 di multa la pena inflitta a Lugaja Nike per il delitto di tentata estorsione contestato al capo A). 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Questa Corte ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102;Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019,dep.2020,Rv. 278170).

Nella specie non è ravvisabile alcuno dei vizi suscettibili di instaurare il contraddittorio di legittimità dal momento che la difesa denunzia in maniera generica e promiscua insussistenti lacune motivazionali in ordine a motivi rinunziati e alla determinazione della pena concordata. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presid