Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10163/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10163/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10163/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTUCCI FABIO nato a CASAGIOVE il 17/03/1981 avverso la sentenza del 15/06/2021 del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdat-e-avviso--alig-pa4i; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Martucci Fabio impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di un anno e mesi otto di reclusione ed euro 4.667 di multa in ordine al delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10163/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Al di fuori di dette ipotesi, la Corte di cassazione dichiara, pertanto, l'inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. peri.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.

Parole chiave

Generato dall'IA
traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti capacità di subire la carcerazione motivi di cassazione difetto di motivazione attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente deduce la mancanza di motivazione sulla sussistenza di cause che ne avrebbero imposto il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTUCCI FABIO nato a CASAGIOVE il 17/03/1981 avverso la sentenza del 15/06/2021 del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdat-e-avviso--alig-pa4i; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Martucci Fabio impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di un anno e mesi otto di reclusione ed euro 4.667 di multa in ordine al delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish.

2. Il ricorrente deduce la mancanza di motivazione sulla sussistenza di cause che ne avrebbero imposto il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. Il ricorso per cassazione, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente.

Al di fuori di dette ipotesi, la Corte di cassazione dichiara, pertanto, l'inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. peri.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021 Il Consigliere relatore Il Presidente Antonio Costanti