Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10162/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing request motivation under simplified procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10162/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible ex officio because the appellant's complaint regarding the motivation for applying the sentencing request fell outside permissible grounds. The appellant argued a lack of motivation under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the Court held that simplified appeals only cover specific issues like the defendant's will or legal qualification. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis; Art. 610, comma 5-bis, second part, cod. proc. pen.: The simplified cassation appeal against a sentencing request is strictly limited to specific grounds; complaints regarding the motivation for applying the request are inadmissible under this procedure.

Parole chiave

Generato dall'IA
simplified cassation appeal sentencing request application lack of motivation inadmissible ex officio criminal procedure code motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali istanza di revisione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorrente deduce la mancanza di motivazione sulla sussistenza di cause che ne avrebbero imposto il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen.
448, comma 2-bis e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art.
Art. 610, comma 1, cod. proc. pen.
448, comma 2-bis e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod.
Art. 611 cod. proc. pen.
Legge n. 103 del 2017
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente deduce la mancanza di motivazione sulla sussistenza di cause che ne avrebbero imposto il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MHAMDI MAHER nato il 13/08/1983 avverso la sentenza del 07/06/2021 del TRIBUNALE di PERUGIAdetertrettee--alle-PlaFt-r, udita !a relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Mhamdi Maher impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di un anno di reclusione in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale.

2. Il ricorrente deduce la mancanza di motivazione sulla sussistenza di cause che ne avrebbero imposto il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. Il ricorso per cassazione, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente.

Al di fuori di dette ipotesi, la Corte di cassazione dichiara, pertanto, l'inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. peri.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021 Il Consigliere relatore Il Presidente Antonio Costantini Anna Petrzell