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Ordinanza — n. 10159/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10159/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10159/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIELLO PIETRO nato a CREMONA il 08/03/1981 avverso la sentenza del 21/06/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VELLETRIdato avviso-allc-pti. udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Aiello Pietro impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di tre anni e sei mesi di reclusione ed euro 14.000 di multa in ordine al delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10159/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura, in concreto, esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. Il ricorso per cassazione, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Parole chiave

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allegazioni di persecuzione contraddittorie dipendenza da sostanze stupefacenti sostanze soggette a restrizione alleggerimento della pena misura di contenzione traffico aggravato di stupefacenti
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIELLO PIETRO nato a CREMONA il 08/03/1981 avverso la sentenza del 21/06/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VELLETRIdato avviso-allc-pti. udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Aiello Pietro impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di tre anni e sei mesi di reclusione ed euro 14.000 di multa in ordine al delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

2. Il ricorrente deduce la erronea applicazione della pena accessoria.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura, in concreto, esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. Il ricorso per cassazione, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La contestazione dell'erronea applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per il periodo di cinque anni, risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti nella parte in cui nel ricorso eccentricamente si afferma che la pena applicata è inferiore ai tre anni di reclusione, a fronte di pena individuata in tre anni e sei mesi di reclusione.

4. Al di fuori di dette ipotesi, la Corte di cassazione dichiara, pertanto, l'inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021 Il Consigliere relatore Il Presidente Antonio Costantini Anna Pe zellis c ( D E Urr