Ordinanza — n. 10153/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ET'HEMAJ KLODIAN nato il 16/12/1989 XHAHYSA ARJIAN nato il 07/05/1964 avverso la sentenza del 12/05/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PESAROdato avvise-aHe-perti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorsi affidati al difensore di fiducia, Xhahysa Arjan e Et'Hemaj Klodian, impugnano la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine ai delitti di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 81 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10153/2022 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorrenti deducono, quanto a Xhahysa, l'erronea quantificazione della pena rispetto a quella determinata in sentenza, quanto a Et'Hemaj, l'omessa motivazione ex art. 129 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ET'HEMAJ KLODIAN nato il 16/12/1989 XHAHYSA ARJIAN nato il 07/05/1964 avverso la sentenza del 12/05/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PESAROdato avvise-aHe-perti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorsi affidati al difensore di fiducia, Xhahysa Arjan e Et'Hemaj Klodian, impugnano la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine ai delitti di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. I ricorrenti deducono, quanto a Xhahysa, l'erronea quantificazione della pena rispetto a quella determinata in sentenza, quanto a Et'Hemaj, l'omessa motivazione ex art. 129 cod. proc. pen.
3. I ricorsi deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. Il ricorso per cassazione, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. peni, solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Non vi rientra il dedotto omesso intervento ex art. 129 cod. proc. pen., mentre la censura di Xhahysa Arjan, a mente della quale si rileva l'inesatta quantificazione della pena, è stata fatta oggetto di correzione di errore materiale il 14 maggio 2021, data anteriore al proposto ricorso per cassazione.
4. Al di fuori di dette ipotesi, la Corte di cassazione dichiara, pertanto, l'inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.
5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021 Il Consigliere relatore Il Presidente Antonio Costantini I Anna PetrUzzellis D :.11 ì TA I7T (>‘.:,.:7ELL.rt-RLI, ? 3.../ MAR 2022 i IL ro CORTE DI CASSAZIONEU.R.P. CENTRALE .. e,...;...fy:',-n, :i_ , t•' 1,-, -- d e [3.1,..... ri t'e._, i-, ,..; li, ,:,.,_ ,L...,,,; ,,,, ,,l' ,,.. _ , , 1 .„.„, i-•‘.+--- i -'-; , ‘• )1 (,\ tt,./ \i'\ '1,z,_.
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