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Ordinanza — n. 10150/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10150/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10150/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNONE PAOLA nato a MILANO il 29/10/1948 parte offesa nel procedimento IGNOTI avverso la sentenza del 22/03/2021 del GIP TRIBUNALE di ROMAdat-o-avuiso-alte-PaFtii udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; U-L7 FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Paola Giannone, parte offesa nell'ambito del procedimento n. 69851/18 r.g.n.r., impugna l'ordinanza con cui il G.i.p. di Roma, all'esito della camera di consiglio, ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di ignoti in ordine al reato di cui all'art. 328 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 328 cod. pen, art. 410-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10150/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Paola Giannone, parte offesa nell'ambito del procedimento n. 69851/18 r.g.n.r., impugna l'ordinanza con cui il G.i.p. di Roma, all'esito della camera di consiglio, ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di ignoti in ordine al reato di cui all'art. 328 cod. pen.

Parole chiave

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procedure di ricorso spese per le indagini impugnazione di decisioni amministrative diritto a un'inchiesta effettiva impugnabilità della decisione di rinvio inutilizzabilità delle prove illecite

Disposizioni normative citate

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art. 328 cod. pen
di Roma, all'esito della camera di consiglio, ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di ignoti in ordine al reato di cui all'art. 328 cod. pen.
art. 410-bis cod. proc. pen
L'art. 410-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNONE PAOLA nato a MILANO il 29/10/1948 parte offesa nel procedimento IGNOTI avverso la sentenza del 22/03/2021 del GIP TRIBUNALE di ROMAdat-o-avuiso-alte-PaFtii udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; U-L7 FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Paola Giannone, parte offesa nell'ambito del procedimento n. 69851/18 r.g.n.r., impugna l'ordinanza con cui il G.i.p. di Roma, all'esito della camera di consiglio, ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di ignoti in ordine al reato di cui all'art. 328 cod. pen.

2. La ricorrente deduce la mancanza di convocazione per l'udienza deputata alla decisione sulla richiesta di archiviazione del P.M. e mancata accpuisizione di prova decisiva.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto avverso provvedimento non impugnabile in cassazione. L'art. 410-bis cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 1, comma 33, I. 103 del 2017, applicabile in forza del principio tempus regit actum - prevede che contro l'ordinanza di archiviazione si possa proporre esclusivamente reclamo al Tribunale in composizione monocratica, impugnazione, tra l'altro esperibile per i soli motivi di nullità di cui all'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., e cioè per violazioni del contraddittorio ai sensi dei commi 3 e 4 di detta norma. Nessuna diretta impugnazione per cassazione è prevista in ordine al provvedimento di archiviazione del G.i.p.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021 Il Consigliere relatore Presidente Antonio Costantini Aiina PeTuzzellis 72.?1_r- ()_ TATA Cfr.m.,