Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to mere factual complaints and generic prescription arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of voluntary action based on isolated testimony and alleged prescription, but failed to refute the comprehensive evaluation of the police officer's statements. The court rejected these arguments as mere factual complaints and generic assertions lacking specific legal grounds, thus upholding the first-instance judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 2, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 2, lett. b) c.p.p.: Appeals based on mere factual complaints or generic assertions regarding prescription are inadmissible in the Court of Cassation.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLIA LILLO nato a AGRIGENTO il 30/12/1978 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; C (7 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento al primo motivo attraverso cui si contesta la volontarietà dell'azione che integra la fattispecie contestata, il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, tentando, tra l'altro il ricorrente di assegnare un differente tenore al contenuto delle dichiarazioni rese dal teste di polizia giudiziaria del quale viene estrapolato un singolo passaggio senza confutare la parte della decisione che, attraverso la complessiva valutazione del compendio dichiarativo, aveva escluso che l'azione violenta fosse unicamente rivolta nei confronti del soggetto aggredito prima dell'intervento dei pubblici ufficiali; rilevato che, in ordine al secondo motivo con il quale genericamente si afferma che il reato sarebbe stato prescritto già al momento della sentenza di appello, lo stesso risulta oltre che manifestamente infondato anche generico nella parte in cui, all'esito della analitica enunciazione contenuta nella decisione impugnata (pag.
6) da cui emerge un periodo di sospensione per complessivi di un anno e nove mesi (con prescrizione prevista per il 20 maggio 2022), il ricorrente neppure censura detto calcolo o parte di esso; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Costantini Anna Pet zellis 4 r- DEPOSITATA IN