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Ordinanza — n. 10146/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10146/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10146/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARANDA ANTONIO nato a PALERMO il 26/06/1995 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento al primo ed al secondo motivo attraverso il quale si vorrebbe confutare l'esistenza della responsabilità della fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen. sia quanto all'elemento oggettivo (primo motivo) sia quanto ad elemento soggettivo (secondo motivo), le doglianze dedotte nel ricorso non sono consentite dalla legge in sede di legittimità perché costituite da mere critiche in punto di fatto; gli stessi motivi, tra l'altro, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e dìsattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, il terzo periodo pag. 2 della motivazione); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 10146/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. sia quanto all'elemento oggettivo (primo motivo) sia quanto ad elemento soggettivo (secondo motivo), le doglianze dedotte nel ricorso non sono consentite dalla legge in sede di legittimità perché costituite da mere critiche in punto di fatto; gli stessi motivi, tra l'altro, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e dìsattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, il terzo periodo pag. 2 della motivazione); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali spese di difesa versamento dell'anticipo delle spese ammende per infrazione procedurale prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARANDA ANTONIO nato a PALERMO il 26/06/1995 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento al primo ed al secondo motivo attraverso il quale si vorrebbe confutare l'esistenza della responsabilità della fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen. sia quanto all'elemento oggettivo (primo motivo) sia quanto ad elemento soggettivo (secondo motivo), le doglianze dedotte nel ricorso non sono consentite dalla legge in sede di legittimità perché costituite da mere critiche in punto di fatto; gli stessi motivi, tra l'altro, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e dìsattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, il terzo periodo pag. 2 della motivazione); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Costantini Py9a Petru9e9is rs t..72 POSI "FA FA CNCj 2 37,