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Ordinanza — n. 10141/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10141/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10141/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAHAMUD JEWEL nato il 26/09/1979 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento all'esclusione della riqualificazione del delitto contestato in quello di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, i motivi dedotti nel ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4), rivelandosi la censura manifestamente infondata nella parte in cui, contrariamente a quanto dedotto, i Giudici di merito hanno valorizzato plurimi elementi (oltre alla quantità non certo irrilevante) per escludere la scarsa offensività della condotta: l'attività di spaccio posta in essere in maniera organizzata ed avvalendosi della copertura di un esercizio commerciale, il rinvenimento di una consistente somma di denaro, il costituito punto di riferimento per l'approvvigionamento da parte della comunità bangladese; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10141/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, i motivi dedotti nel ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4), rivelandosi la censura manifestamente infondata nella parte in cui, contrariamente a quanto dedotto, i Giudici di merito hanno valorizzato plurimi elementi (oltre alla quantità non certo irrilevante) per escludere la scarsa offensività della condotta: l'attività di spaccio posta in essere in maniera organizzata ed avvalendosi della copertura di un esercizio commerciale, il rinvenimento di una consistente somma di denaro, il costituito punto di riferimento per l'approvvigionamento da parte della comunità bangladese; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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riciclaggio di denaro aggravato traffico aggravato di cocaina infrazione qualificata LStup crimine organizzato difesa contro le pratiche commerciali illecite rapina qualificata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAHAMUD JEWEL nato il 26/09/1979 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento all'esclusione della riqualificazione del delitto contestato in quello di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, i motivi dedotti nel ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4), rivelandosi la censura manifestamente infondata nella parte in cui, contrariamente a quanto dedotto, i Giudici di merito hanno valorizzato plurimi elementi (oltre alla quantità non certo irrilevante) per escludere la scarsa offensività della condotta: l'attività di spaccio posta in essere in maniera organizzata ed avvalendosi della copertura di un esercizio commerciale, il rinvenimento di una consistente somma di denaro, il costituito punto di riferimento per l'approvvigionamento da parte della comunità bangladese; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore VTresideRke Antonio Costantjni t7/7 Anria Petrullellis -- ( n DEPOSI -t. A