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Ordinanza — n. 10138/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10138/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10138/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADONOR DESMOND nato il 28/08/1988 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria depositata che ad essi richiama; OSSERVA Rilevato che, con riferimento al primo motivo con il quale si deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del ricorrente da cui deriverebbe la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90, i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati in quanto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in dibattimento risultano smentite dagli stessi atti processuali (le dichiarazioni spontanee sono state rese nel corso dell'udienza), atto neppure apprezzato come determinante in ragione del fatto che gli investigatori avevano dato atto di aver riconosciuto in Adonor quale autore del trasporto di un sacco nero al cui interno veniva rinvenuta e sequestrata la sostanza stupefacente del tipo marijuana di rilevante consistenza unitamente ad altri beni che deponevano per la diretta disponibilità della sostanza oltre che dell'attività illecita di vendita (rinvenimento di appunti manoscritti in ordine ai quali ammetteva la redazione pur smentendo il significato); considerato che, quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche (secondo motivo proposto dall'avvocato Angela Migliano ed unico motivo proposto dall'avvocato Mariaconcetta Catanzaro), i motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale adeguatamente dato conto delle ragioni alla base della loro esclusione facendo riferimento all'assenza di elementi valorizzabili e all'iniziale accusa mossa nei confronti della polizia giudiziaria; considerato che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), potendo il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, omettere di prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10138/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90, i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati in quanto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in dibattimento risultano smentite dagli stessi atti processuali (le dichiarazioni spontanee sono state rese nel corso dell'udienza), atto neppure apprezzato come determinante in ragione del fatto che gli investigatori avevano dato atto di aver riconosciuto in Adonor quale autore del trasporto di un sacco nero al cui interno veniva rinvenuta e sequestrata la sostanza stupefacente del tipo marijuana di rilevante consistenza unitamente ad altri beni che deponevano per la diretta disponibilità della sostanza oltre che dell'attività illecita di vendita (rinvenimento di appunti manoscritti in ordine ai quali ammetteva la redazione pur smentendo il significato); considerato che, quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche (secondo motivo proposto dall'avvocato Angela Migliano ed unico motivo proposto dall'avvocato Mariaconcetta Catanzaro), i motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale adeguatamente dato conto delle ragioni alla base della loro esclusione facendo riferimento all'assenza di elementi valorizzabili e all'iniziale accusa mossa nei confronti della polizia giudiziaria; considerato che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), potendo il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, omettere di prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Parole chiave

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difetto formale di procedura notifica tardiva dei difetti ammende per infrazione procedurale notificazione elettronica tardivo pagamento delle spese condono delle spese procedurali
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADONOR DESMOND nato il 28/08/1988 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria depositata che ad essi richiama; OSSERVA Rilevato che, con riferimento al primo motivo con il quale si deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del ricorrente da cui deriverebbe la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90, i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati in quanto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in dibattimento risultano smentite dagli stessi atti processuali (le dichiarazioni spontanee sono state rese nel corso dell'udienza), atto neppure apprezzato come determinante in ragione del fatto che gli investigatori avevano dato atto di aver riconosciuto in Adonor quale autore del trasporto di un sacco nero al cui interno veniva rinvenuta e sequestrata la sostanza stupefacente del tipo marijuana di rilevante consistenza unitamente ad altri beni che deponevano per la diretta disponibilità della sostanza oltre che dell'attività illecita di vendita (rinvenimento di appunti manoscritti in ordine ai quali ammetteva la redazione pur smentendo il significato); considerato che, quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche (secondo motivo proposto dall'avvocato Angela Migliano ed unico motivo proposto dall'avvocato Mariaconcetta Catanzaro), i motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale adeguatamente dato conto delle ragioni alla base della loro esclusione facendo riferimento all'assenza di elementi valorizzabili e all'iniziale accusa mossa nei confronti della polizia giudiziaria; considerato che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), potendo il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, omettere di prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/ 2021 Il Consigliere estensore 4I Presidente Antonio Costantini na Petr ellis (.- DEPO3! IN CP;