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Ordinanza — n. 10136/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10136/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10136/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIAMMATTEI LORIS MARCO nato il 19/04/1963 MOBILI ROBERTA nato a ROMA il 05/04/1967 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il ritenuto concorso di persone in capo alla Mobili, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto oltre che generico tenuto conto che la difesa della ricorrente, astrattamente confutando la partecipazione alla condotta posta in essere da Giammattei, non smentisce il dato a mente del quale parte della sostanza stupefacente fosse stata rinvenuta nel comodino nell'esclusiva disponibilità della medesima, in tal modo precludendo ogni positiva valutazione in ordine alla dedotta connivenza non supportata dalla sola dichiarazione del concorrente che ha reso sul punto tardive e /ritenute non veritiere,. spontanee dichiarazioni; la motivazione in ordine alla non credibile versione, in quanto adeguata e logica, non è censurabile in sede di legittimità; considerato che, quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale adeguatamente dato conto delle ragioni alla base della corretta determinazione del trattamento sanzionatorio; considerato che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10136/2022 — snpen · Corte di Cassazione: spontanee dichiarazioni; la motivazione in ordine alla non credibile versione, in quanto adeguata e logica, non è censurabile in sede di legittimità; considerato che, quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale adeguatamente dato conto delle ragioni alla base della corretta determinazione del trattamento sanzionatorio; considerato che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Parole chiave

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tempestività dell'invio postale atto tardivo notificazione viziata termine di comunicazione istanza di ricusazione tardiva notifica per raccomandata
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Testo completo

uente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIAMMATTEI LORIS MARCO nato il 19/04/1963 MOBILI ROBERTA nato a ROMA il 05/04/1967 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il ritenuto concorso di persone in capo alla Mobili, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto oltre che generico tenuto conto che la difesa della ricorrente, astrattamente confutando la partecipazione alla condotta posta in essere da Giammattei, non smentisce il dato a mente del quale parte della sostanza stupefacente fosse stata rinvenuta nel comodino nell'esclusiva disponibilità della medesima, in tal modo precludendo ogni positiva valutazione in ordine alla dedotta connivenza non supportata dalla sola dichiarazione del concorrente che ha reso sul punto tardive e /ritenute non veritiere,. spontanee dichiarazioni; la motivazione in ordine alla non credibile versione, in quanto adeguata e logica, non è censurabile in sede di legittimità; considerato che, quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale adeguatamente dato conto delle ragioni alla base della corretta determinazione del trattamento sanzionatorio; considerato che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); Rilevato che ì ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore Antonio