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Ordinanza — n. 10132/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10132/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10132/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SARACCHINI LORENZO nato a FORANO il 08/11/1954 BOSCHETTO CARLO nato a ROMA il 12/02/1953 COSTA GIOVANNI nato a CAVE il 22/07/1953 PAPPALARDO ANGELO nato a FERENTINO il 26/03/1955 avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; OSSERVA Ritenuto, con riferimento alla censurata ritenuta responsabilità del Pappalardo in ordine al delitto di cui al capo D), che il primo motivo di ricorso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, tentando, tra l'altro il ricorrente di assegnare un differente tenore al contenuto delle intercettazioni adeguatamente vagliate dalla Corte di merito sull'identico motivo posto in sede di gravame; considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze generiche in favore dei ricorrenti Saracchini, Costa e Boschetto, sono privi di specificità tenuto conto che non è stato in concreto prospettato in questa sede nessun elemento utilmente valorizzabile né indicato per quale motivo le ragioni del primo giudice sul punto non fossero condivisibili, limitandosi la difesa dei ricorrenti a lamentare apoditticamente il mancato riconoscimento delle attenuanti; la genericità del motivo - nei termini indicati - formulato dal Saracchini non consente di prendere in esame il motivo che deduce la mancata motivazione sul punto da parte della Corte di merito; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale viene contestata la determinazione della pena risulta generico nella parte in cui non prende in esame che la Corte di merito ha fatto riferimento all'impossibilità di procedere ad una ulteriore diminuzione in ragione del ridotto aumento operato per la riconosciuta recidiva nella misura del cinquanta per cento invece dei due terzi, oltre ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., individuando la pena appena al di sopra del minimo edittale, motivazione che, in quanto logica e completa, non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 10132/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 133 cod. pen., individuando la pena appena al di sopra del minimo edittale, motivazione che, in quanto logica e completa, non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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modalità di calcolo dell'ammenda adeguamento della pena sanzioni penali gravità della pena revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SARACCHINI LORENZO nato a FORANO il 08/11/1954 BOSCHETTO CARLO nato a ROMA il 12/02/1953 COSTA GIOVANNI nato a CAVE il 22/07/1953 PAPPALARDO ANGELO nato a FERENTINO il 26/03/1955 avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; OSSERVA Ritenuto, con riferimento alla censurata ritenuta responsabilità del Pappalardo in ordine al delitto di cui al capo D), che il primo motivo di ricorso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, tentando, tra l'altro il ricorrente di assegnare un differente tenore al contenuto delle intercettazioni adeguatamente vagliate dalla Corte di merito sull'identico motivo posto in sede di gravame; considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze generiche in favore dei ricorrenti Saracchini, Costa e Boschetto, sono privi di specificità tenuto conto che non è stato in concreto prospettato in questa sede nessun elemento utilmente valorizzabile né indicato per quale motivo le ragioni del primo giudice sul punto non fossero condivisibili, limitandosi la difesa dei ricorrenti a lamentare apoditticamente il mancato riconoscimento delle attenuanti; la genericità del motivo - nei termini indicati - formulato dal Saracchini non consente di prendere in esame il motivo che deduce la mancata motivazione sul punto da parte della Corte di merito; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale viene contestata la determinazione della pena risulta generico nella parte in cui non prende in esame che la Corte di merito ha fatto riferimento all'impossibilità di procedere ad una ulteriore diminuzione in ragione del ridotto aumento operato per la riconosciuta recidiva nella misura del cinquanta per cento invece dei due terzi, oltre ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., individuando la pena appena al di sopra del minimo edittale, motivazione che, in quanto logica e completa, non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore Antonio Costan