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Ordinanza — n. 10131/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10131/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10131/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ITRIO CLAUDIO nato a TORRE DEL GRECO il 16/06/1998 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Itrio Claudio avverso la sentenza in epigrafe che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale e violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; rilevato che il ricorso, con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta resistenza a pubblico ufficiale (primo e secondo motivo) è inammissibile riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata; considerato che la censura della difesa è indeducibile nell'odierna sede di legittimità in quanto imperniata su una non consentita rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova; che la ritenuta estraneità alla condotta del passeggero risulta smentita dal fatto che proprio Itrio fosse alla guida ed avesse ingaggiato la pericolosa guida - le cui modalità ex se costituiva resistenza a pubblico ufficiale - anche in ragione della consapevole violazione degli obblighi di soggiorno nel comune di residenza (Ercolano); ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10131/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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violenza o minaccia contro le autorità impedimento di un atto dell'autorità ricusazione del pubblico ministero assenza di persecuzione minaccia all'ordine pubblico permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ITRIO CLAUDIO nato a TORRE DEL GRECO il 16/06/1998 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Itrio Claudio avverso la sentenza in epigrafe che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale e violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; rilevato che il ricorso, con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta resistenza a pubblico ufficiale (primo e secondo motivo) è inammissibile riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata; considerato che la censura della difesa è indeducibile nell'odierna sede di legittimità in quanto imperniata su una non consentita rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova; che la ritenuta estraneità alla condotta del passeggero risulta smentita dal fatto che proprio Itrio fosse alla guida ed avesse ingaggiato la pericolosa guida - le cui modalità ex se costituiva resistenza a pubblico ufficiale - anche in ragione della consapevole violazione degli obblighi di soggiorno nel comune di residenza (Ercolano); ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021 Il Consigliere estensore IJPesidente Antonio Costantini Arina