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Ordinanza — n. 10123/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific factual censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10123/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were generic and declined into facts without specific legal censure. The appellant challenged the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances and the finding of responsibility regarding access to a site. The court ruled that such discretionary factual assessments are not subject to cassation review unless contradicted by clear errors in reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 392 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals based on generic censure of facts or discretionary judicial assessments of mitigating circumstances are inadmissible as they lack specific legal grounds for review.

Parole chiave

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generic censure inadmissibility mitigating circumstances review factual assessment cassation access to site responsibility procedural costs award credito lombard divieto di condurre impedimento di un atto dell'autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 392 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
Art. 129 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (S.U., n.32 del 22/11/2000, De Luca, Rv.
art. 392 cod. pen
art. 129 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi
S.U., n.32 del 22/11/2000, De Luca
(S.U., n.32 del 22/11/2000, De Luca, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI BERNARDO nato a SORRENTO il 17/08/1964 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di Bernardo Lombardi per il delitto di cui all'art. 392 cod. pen., commesso in Massa Lubrense in data 8 giugno 2012. Il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, essendo il possessore della stradina il cui accesso è stato legittimamente impedito, e violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Con memoria del 17 novembre 2021, la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Il ricorso è inammissibile perché fondato su censure indeducibili in quanto generiche e declinate in fatto. Nella sentenza impugnata vengono specificamente esaminate le ragioni a mente delle quali il ricorrente non potesse impedire l'accesso ai mezzi della ditta incaricata di ripristinare lo stato dei luoghi che l'ordinanza comunale aveva imposto sui terreni che il ricorrente aveva illegalmente trasformato, facendo comunque presente che ogni impedimento rivolto al titolare dei beni dovesse essere fatto valere in giudizio e non attraverso la condotta che si era anche realizzata con la rimozione delle transenne che delimitavano il cantiere.

Quanto alle attenuanti generiche si osserva che la concessione è oggetto di un giudizio di fatto e le stesse possono essere escluse dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419). In tal senso adeguata, quindi, risulta la motivazione della Corte di merito che ha valorizzato la condotta oppositiva agli interventi - tesi al ripristino dello stato dei luoghi per dare esecuzione alla ordinanza del Comune - intrapresi dall'Istituto proprietario del terreno abusivamente trasformato, motivazione che, completa e logica, non risulta censurabile in questa sede.

L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (S.U., n.32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266). Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Costantini D EPOSI 1 AT