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Ordinanza — n. 10120/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and reiterative of already refuted arguments on conspiracy and false accusation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10120/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the conviction for conspiracy in defamation and the lack of integration of the false accusation charge, but the court found these grounds generic and repetitive. The court rejected these arguments because the lower courts had already adequately refuted them by citing established jurisprudence regarding the correlation between accusation and judgment and the specific elements of the crime.

Regesto Legislator

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Art. 48 cod. pen.; Art. 368 cod. pen.: Appeals based on generic or reiterative criticisms of factual findings or legal characterization that have already been adequately refuted by the lower courts and supported by consistent case law are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds reiterative arguments conspiracy in defamation false accusation charge motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 48 cod. pen.
OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura la fattispecie di concorso nel delitto di calunnia secondo il paradigma dell'induzione ex art. 48 cod.
Art. 368 cod. pen.
7, del reato di appropriazione di cosa smarrita, atteso che tra i reati in astratto configurabili come presupposto rispetto al reato previsto dall'art. 368 cod. pen. vi sono, oltre a quello di cui all'art.
Art. 647 cod. pen.
vi sono, oltre a quello di cui all'art. 647 cod. pen., anche il furto e la ricettazione, v.
d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7
art. 48 cod. pen
OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura la fattispecie di concorso nel delitto di calunnia secondo il paradigma dell'induzione ex art. 48 cod.
art. 110 cod. pen
pen., in quanto la responsabilità dell'autore mediato realizza un particolare e qualificato comportamento del tutto compatibile con il contributo sotteso dalla formula di cui all'art. 110 cod. pen., originariamente contestato, v.
art. 368 cod. pen
7, del reato di appropriazione di cosa smarrita, atteso che tra i reati in astratto configurabili come presupposto rispetto al reato previsto dall'art. 368 cod. pen.
art. 647 cod. pen
vi sono, oltre a quello di cui all'art. 647 cod. pen., anche il furto e la ricettazione, v.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 3644 del 26/10/2016
Sez. 2, Sentenza n. 3644 del 26/10/2016, dep.
Sez. 6, n. 15964 del 08/03/2016
Sez. 6, n. 15964 del 08/03/2016, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUGLI MARCO nato a MONFALCONE il 13/03/1965 avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; L°Q7 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria presentata in data 15 novembre 2021. OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura la fattispecie di concorso nel delitto di calunnia secondo il paradigma dell'induzione ex art. 48 cod. pen., è generico in quanto reiterativo di critiche già adeguatamente confutate da entrambi i Giudici di merito che hanno fatto riferimento a pertinente giurisprudenza di questa Corte (secondo cui non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza, allorché, contestato all'imputato un reato a titolo di concorso personale, se ne affermi la responsabilità in sentenza ai sensi dell'art.48 cod. pen., in quanto la responsabilità dell'autore mediato realizza un particolare e qualificato comportamento del tutto compatibile con il contributo sotteso dalla formula di cui all'art. 110 cod. pen., originariamente contestato, v.

Sez. 2, Sentenza n. 3644 del 26/10/2016, dep. 2017, Rv. 269548), che il ricorrente afferma apoditticamente di non condividere; considerato che anche il secondo motivo di ricorso, attraverso cui si deduce la mancata integrazione del delitto di calunnia, è generico in quanto reiterativo di identica censura confutata dalla Corte di merito che ha fatto riferimento al reato presupposto di ricettazione e non a quello di appropriazione di cose smarrite avendo ritenuto la denuncia effettuata a seguito di consegna dell'assegno al prenditore idonea ad attivare il procedimento per reati procedibili d'ufficio (in tal senso giurisprudenza consolidata secondo cui la falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari, presentata da un soggetto dopo averli consegnati ad altra persona in pagamento di un'obbligazione, integra il delitto di calunnia anche dopo la depenalizzazione, ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, del reato di appropriazione di cosa smarrita, atteso che tra i reati in astratto configurabili come presupposto rispetto al reato previsto dall'art. 368 cod. pen. vi sono, oltre a quello di cui all'art. 647 cod. pen., anche il furto e la ricettazione, v.

Sez. 6, n. 15964 del 08/03/2016, Rv. 266534); rilevato che, anche alla luce della memoria presentata in data 15 novembre 2021 con cui il ricorrente insiste in ordine ai medesimi motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021 Il Consigliere estensore DEPOS3TATA Il Presidente Anton» Costanti IN CANGELLErIA 23 MAR az