Ordinanza — n. 10119/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAMINA MASSIMILIANO nato a TORINO il 15/04/1970 avverso la sentenza del 10/12/2020 del TRIBUNALE di LECCEcidts:Lawfse-a4+e-Pa;- udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Massimiliano Salamina ricorre averso la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di un anno e mesi quattro di reclusione in ordine ai delitti di cui agli artt. 81, 337 e 612 cod. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 10119/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. Il ricorso per cassazione, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAMINA MASSIMILIANO nato a TORINO il 15/04/1970 avverso la sentenza del 10/12/2020 del TRIBUNALE di LECCEcidts:Lawfse-a4+e-Pa;- udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Massimiliano Salamina ricorre averso la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di un anno e mesi quattro di reclusione in ordine ai delitti di cui agli artt. 81, 337 e 612 cod. pen..
2. Il ricorrente deduce la mancanza di motivazione in ordine ai motivi di impugnazione e la superficialità della sentenza.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. Il ricorso per cassazione, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente.
Al di fuori di dette ipotesi, la Corte di cassazione dichiara, pertanto, l'inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3,000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021 Il Consigliere relatore Irkesidente Antonio Costantini Anna Petru—pellis • DEP° IN CA F.R3A 2 3 R 20