Ordinanza — n. 10118/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRISI MAURIZIO nato a CATANIA il 23/06/1974 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, che limita la censura alla ritenuta equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità quando il bilanciamento delle circostanze è fondato su motivazione adeguata e logica nel caso di specie sussistente là dove i Giudici di merito hanno fatto riferimento all'oggettiva gravità dei fatti, alla personalità del Torrisi gravato da plurimi procedimenti penali emergenti dal casellario giudiziario, nonché ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 10118/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRISI MAURIZIO nato a CATANIA il 23/06/1974 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, che limita la censura alla ritenuta equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità quando il bilanciamento delle circostanze è fondato su motivazione adeguata e logica nel caso di specie sussistente là dove i Giudici di merito hanno fatto riferimento all'oggettiva gravità dei fatti, alla personalità del Torrisi gravato da plurimi procedimenti penali emergenti dal casellario giudiziario, nonché ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Costantini