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Ordinanza — n. 10117/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against plea bargain sentence for lack of specific reasoning on non-punishment grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10117/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had applied a plea bargain sentence for theft, and the appellant argued the decision violated procedural rules by failing to explicitly address potential non-punishment causes. The court ruled that since the appellant did not concretely identify specific non-punishment grounds in their brief, a general statement verifying the legal check was sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; In plea bargain proceedings, a negative ruling on non-punishment causes requires specific motivation only if concrete elements emerge from the record or party arguments; otherwise, an implicit verification statement suffices.

Parole chiave

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plea bargain procedure non-punishment causes procedural motivation Cassation appeal theft sentencing motivi di cassazione pena pecuniaria non riscuotibile ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di VELLETRI, con sentenza in data 13/05/2021, applicava nei confronti di PERCIBALLI MASSIMILIANO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art.
Art. 644 CP
444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art. 644 CP.
Art. 129 c.p.p.
Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all'art. 129 c.p.p. neanche enucleate in ricorso.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 444 c.p
E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di VELLETRI, con sentenza in data 13/05/2021, applicava nei confronti di PERCIBALLI MASSIMILIANO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art.
art. 129 cod. proc. pen
Ricorre PERCIBALLI MASSIMILIANO, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - violazione dell'art. 129 cod. proc. pen..
art. 129 c.p
E' principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 c.p.p.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino
Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin
202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERCIBALLI MASSIMILIANO nato a ROMA il 22/01/1968 avverso la sentenza del 13/05/2021 del GIP TRIBUNALE di VELLETRIrdatraVvitStrat rte"—jàFq udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di VELLETRI, con sentenza in data 13/05/2021, applicava nei confronti di PERCIBALLI MASSIMILIANO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art. 644 CP. Ricorre PERCIBALLI MASSIMILIANO, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.. E' principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all'art. 129 c.p.p. neanche enucleate in ricorso. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il Consigliere Estensore GIUSEPPE SGADARI Il