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Ordinanza — n. 10116/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10116/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10116/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO GIUDICE GASPARE nato a PALERMO il 20/11/1977 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 17/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PALERMO, in data 10/12/2019, nei confronti di LO GIUDICE GASPARE in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 605 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della continuazione con altri reati precedentemente giudicati. Il ricorso è inammissibile. Deve ricordarsi il principio di diritto secondo il quale in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso, costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento in sede di legittimità è sindacabile solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, Pappalardo, Rv. 254006 ed altre conformi).

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 10116/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso in esame, la Corte ha affrontato la questione sottolineando la diversità contestuale tra i reati ed il fatto che, tenuto conto della personalità del ricorrente, essi esprimessero uno stile di vita dedito al crimine non una medesimezza del disegno criminoso. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione altri reati commisurazione della pena per rapina concorso materiale di reati ripudiazione criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO GIUDICE GASPARE nato a PALERMO il 20/11/1977 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 17/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PALERMO, in data 10/12/2019, nei confronti di LO GIUDICE GASPARE in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 605 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della continuazione con altri reati precedentemente giudicati. Il ricorso è inammissibile. Deve ricordarsi il principio di diritto secondo il quale in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso, costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento in sede di legittimità è sindacabile solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, Pappalardo, Rv. 254006 ed altre conformi).

Nel caso in esame, la Corte ha affrontato la questione sottolineando la diversità contestuale tra i reati ed il fatto che, tenuto conto della personalità del ricorrente, essi esprimessero uno stile di vita dedito al crimine non una medesimezza del disegno criminoso. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il Consigliere Estensore GI