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Ordinanza — n. 10114/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against settlement sentence as inadmissible due to prior agreement ratification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10114/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Rouissi Khereddine inadmissible because it challenged a judgment rendered pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for legal qualification errors, but the court noted the underlying sentence resulted from a settlement agreement between the parties. Consequently, arguments regarding the legal characterization of the facts were deemed waived and the appeal rejected.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against judgments rendered pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are inadmissible, as the legal qualification of facts is considered waived upon the parties' agreement to settle.

Parole chiave

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inadmissible appeal settlement agreement Article 599-bis waived qualification Criminal Procedure Code ricorso per cassazione cognizione del ricorso per cassazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di GENOVA, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di GENOVA, del 05/03/2014, riducendo la pena inflitta a ROUISSI KHEREDDINE in relazione ai reati di cui all' art.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 599-bis cod. proc. pen
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di GENOVA, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di GENOVA, del 05/03/2014, riducendo la pena inflitta a ROUISSI KHEREDDINE in relazione ai reati di cui all' art.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROUISSI KHEREDDINE nato il 01/07/1974 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVA""7"jdatoavviso-gie parq udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di GENOVA, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di GENOVA, del 05/03/2014, riducendo la pena inflitta a ROUISSI KHEREDDINE in relazione ai reati di cui all' art. 648-bis CP ed altro. Ricorre ROUISSI KHEREDDINE, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili come quello sulla qualificazione giuridica del fatto che risulta oggetto di rinuncia. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il Consigliere Estensore GIUSEPPE