Ordinanza — n. 10106/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ADZOVIC MUSTAFA nato il 04/03/1955 ADZOVIC DZEMAILA nato il 25/02/1959 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 22/06/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PISTOIA, in data 30/06/2015, nei confronti di ADZOVIC MUSTAFA', ADZOVIC DZEMAILA, in relazione al reato, contestato in concorso di cui all art. 648 CP. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, con unico atto, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il ricorso è inammissibile. Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 10106/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 648 CP. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, con unico atto, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il ricorso è inammissibile. Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ADZOVIC MUSTAFA nato il 04/03/1955 ADZOVIC DZEMAILA nato il 25/02/1959 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 22/06/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PISTOIA, in data 30/06/2015, nei confronti di ADZOVIC MUSTAFA', ADZOVIC DZEMAILA, in relazione al reato, contestato in concorso di cui all art. 648 CP. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, con unico atto, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il ricorso è inammissibile. Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634;
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame, i ricorrenti non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte ha sottolineato che il mezzo ove erano state apposte le targhe false si trovava parcheggiato vicino all'abitazione dei ricorrenti ed al suo interno erano stati rinvenuti documenti a costoro riconducibili, circostanze idonee a ricondurre ai medesimi il possesso non giustificato del veicolo, secondo il giudizio della Corte immune da vizi rilevabili in questa sede.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il Consigliere Estensore GI