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Ordinanza — n. 10105/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10105/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10105/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTOLA FABRIZIO nato a CAMAIORE il 28/04/1969 avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 30/03/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di LUCCA, in data 18/01/2017, nei confronti di BERTOLA FABRIZIO confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 648 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la nullità della sentenza per essere stata effettuata l'udienza nonostante l'astensione del difensore. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente non tiene conto che la trattazione del processo è avvenuta ai sensi dell'art. 23 D.L. 149/2020 senza alcuna richiesta di trattazione orale e, dunque, attraverso atti scritti, trattandosi di periodo ricadente in emergenza pandemica.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 10105/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 648 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la nullità della sentenza per essere stata effettuata l'udienza nonostante l'astensione del difensore. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente non tiene conto che la trattazione del processo è avvenuta ai sensi dell'art. 23 D.L. 149/2020 senza alcuna richiesta di trattazione orale e, dunque, attraverso atti scritti, trattandosi di periodo ricadente in emergenza pandemica.

Parole chiave

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udienza dibattimentale rinuncia al dibattimento orale rinvio del dibattimento facoltà di astenersi dal testimoniare diritto di essere sentito oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTOLA FABRIZIO nato a CAMAIORE il 28/04/1969 avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 30/03/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di LUCCA, in data 18/01/2017, nei confronti di BERTOLA FABRIZIO confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 648 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la nullità della sentenza per essere stata effettuata l'udienza nonostante l'astensione del difensore. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente non tiene conto che la trattazione del processo è avvenuta ai sensi dell'art. 23 D.L. 149/2020 senza alcuna richiesta di trattazione orale e, dunque, attraverso atti scritti, trattandosi di periodo ricadente in emergenza pandemica.

Ne consegue che la mancata presenza del difensore, dovuta alla adesione alla astensione, non ha compromesso nessuna prerogativa difensiva. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il Consigliere Estensore GIUSEPPE