Ordinanza — n. 10101/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUSOVIC MATTEO nato a ROMA il 04/02/1996 avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 22/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 22/12/2020, nei confronti di HUSOVIC MATTEO in relazione al reato di cui agli artt. 628 e 337 CP dichiarando inammissibile l'appello. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. La questione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto non era stata dedotta con i motivi di appello ed essa presuppone, nel caso in esame, accertamenti di merito in ordine alla dinamica dell'evento sottratti al giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione conforme alla imputazione quanto al requisito della violenza o minaccia alla persona.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 10101/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il motivo volto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche risulta del tutto aspecifico. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUSOVIC MATTEO nato a ROMA il 04/02/1996 avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 22/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 22/12/2020, nei confronti di HUSOVIC MATTEO in relazione al reato di cui agli artt. 628 e 337 CP dichiarando inammissibile l'appello. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. La questione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto non era stata dedotta con i motivi di appello ed essa presuppone, nel caso in esame, accertamenti di merito in ordine alla dinamica dell'evento sottratti al giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione conforme alla imputazione quanto al requisito della violenza o minaccia alla persona.
Il motivo volto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche risulta del tutto aspecifico. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2