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Ordinanza — n. 10096/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on theft of stolen goods due to lack of justification for possession.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10096/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Bevilacqua inadmissible, upholding the conviction for theft of stolen goods. The appellant argued for a violation of law regarding the qualification of the act and the attribution of responsibility, but failed to provide a credible explanation for the origin of the illicitly obtained property. The court ruled that the defendant's possession of the goods without a valid justification demonstrated the requisite intent for the crime, leading to the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 648 c.p.; The burden of proof for the subjective element of the crime of receiving stolen goods is met by the absence of a credible explanation for the origin of the possession, which logically indicates bad faith and the acceptance of the risk of illicit provenance.

Parole chiave

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theft of stolen goods subjective element proof possession justification bad faith acquisition inadmissible appeal criminal liability burden of proof ricettazione

Disposizioni normative citate

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Art. 648 c.p.
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di FOGGIA, in data 24/10/2016, nei confronti di BEVILACQUA ANTONIO in relazione al reato di cui all' art. 648 CP.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. II, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella
In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, rv.
Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa
Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ANTONIO nato a SAN SEVERO il 05/06/1976 avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO .La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 19/03/2021, confermava la condanna alla. pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di FOGGIA, in data 24/10/2016, nei confronti di BEVILACQUA ANTONIO in relazione al reato di cui all' art. 648 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità ed alla qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso è inammissibile. La Corte ha affermato la responsabilità del ricorrente tenuto conto dell'accertata, e mai convincentemente giustificata, disponibilità dei beni di provenienza furtiva in oggetto (all'evidenza acquisita fuori dai canali ordinari e legittimi di circolazione).

In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez.

II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, Rv. 236914).

Tanto assorbe ogni altra considerazione difensiva, anche in punto di qualificazione giuridica del fatto, non avendo il ricorrente fornito alcuna giustificazione del possesso dei beni di illecita provenienza. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il Consi