Ordinanza — n. 10093/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASERA LECI ORNEDA nato il 07/08/1993 avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TRENTO, con sentenza in data 31/03/2021, confermava la, condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TRENTO, in data 29/07/2019, nei confronti di MASERA LECI ORNEDA in relazione al reato di cui all art. 648 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, il quale ha successivamente rinunciato all'impugnazione, ciò che la rende inammissibile ex art. 591, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 10093/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 648 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, il quale ha successivamente rinunciato all'impugnazione, ciò che la rende inammissibile ex art. 591, comma 1, lett.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASERA LECI ORNEDA nato il 07/08/1993 avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TRENTO, con sentenza in data 31/03/2021, confermava la, condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TRENTO, in data 29/07/2019, nei confronti di MASERA LECI ORNEDA in relazione al reato di cui all art. 648 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, il quale ha successivamente rinunciato all'impugnazione, ciò che la rende inammissibile ex art. 591, comma 1, lett.
d) cpp. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il Consigliere Estensore GIUSEPPE SGADAR