Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10092/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10092/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10092/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BACUKU LEDJAN nato il 17/09/1990 avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di GENOVA, aderendo all'accordo intercorso tra .le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di SAVONA, del 30/01/2020, riducendo la pena inflitta a BACUKU LEDJAN in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 582 CP. Ricorre BACUKU LEDJAN, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 10092/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di SAVONA, del 30/01/2020, riducendo la pena inflitta a BACUKU LEDJAN in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 582 CP. Ricorre BACUKU LEDJAN, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..

Parole chiave

Generato dall'IA
riduzione della pena modifica della sentenza commisurazione della pena per rapina sanzioni penali riduzione della multa attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 599-bis cod. proc. pen
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di GENOVA, aderendo all'accordo intercorso tra .le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di SAVONA, del 30/01/2020, riducendo la pena inflitta a BACUKU LEDJAN in relazione ai reati di cui agli artt.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BACUKU LEDJAN nato il 17/09/1990 avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di GENOVA, aderendo all'accordo intercorso tra .le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di SAVONA, del 30/01/2020, riducendo la pena inflitta a BACUKU LEDJAN in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 582 CP. Ricorre BACUKU LEDJAN, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla determinazione della pena sono inammissibili. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il C