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Ordinanza — n. 10091/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10091/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10091/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCALLUZZO FRANCESCO nato a CATANIA il 27/02/1972 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 06/05/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RAGUSA, in data 15/10/2020, nei confronti di VACCALLUZZO FRANCESCO confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt.56-628 e 624 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto di rapina ed al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 10091/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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minaccia non comprovata reato di pericolo violazioni della legge sulle armi minaccia contro le autorità tentata rapina pericolo di traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCALLUZZO FRANCESCO nato a CATANIA il 27/02/1972 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 06/05/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RAGUSA, in data 15/10/2020, nei confronti di VACCALLUZZO FRANCESCO confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt.56-628 e 624 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto di rapina ed al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634;

Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame il ricorso sorvola sul fatto - decisivo ai fini della qualificazione giuridica del fatto di rapina - che la persona offesa era stata personalmente minacciata dal ricorrente con l'uso di un piccone, sicché deve escludersi ogni più benevola sussunzione in altre ipotesi di reato. La pena è stata congruamente determinata tenuto conto della riduzione conseguente alla eliminazione del segmento inerente alla assoluzione per un furto contestato al capo B) e non si rinvengono errori di calcolo.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il Consigliere Estensore