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Ordinanza — n. 10088/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on receipt of stolen goods, ruling subjective intent proven by irregular acquisition channels.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10088/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Fall Ibra inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crime of receipt. The appellant argued for a different legal qualification, but the court found his subjective intent established by the irregular acquisition of a stolen phone from an unknown source. Consequently, the court ruled that buying goods outside official channels is sufficient evidence of the requisite intent for the crime of receipt.

Regesto Legislator

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Art. 648 c.p.; Art. 712 c.p.: The subjective element of the crime of receipt is proven by the acquisition of goods through irregular channels, establishing the requisite intent without requiring direct proof of the item's origin.

Parole chiave

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crime of receipt subjective intent stolen goods acquisition irregular commercial channels burden of proof allocation dolo eventuale inadmissible appeal frode alla legge sugli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 648 c.p.
data 10/06/2019, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, in data 07/07/2017, nei confronti di FALL IBRA in relazione al reato di cui all art. 648 CP.
Art. 712 c.p.
Tanto esclude la più benevola qualificazione giuridica del fatto ex art. 712 cp.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. II, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella
Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa
Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007
Sez. un., n. 12433 del 26/11/2009
E, nel caso di specie, l'acquisto di un telefono cellulare fuori dai canali ufficiali di commercializzazione, per giunta da soggetto asseritamente ignoto, è certamente sintomatico del dolo (quanto meno eventuale: Sez. un., n. 12433 del 26/11/2009, 30/03/2010, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL IBRA nato il 15/03/1987 avverso la sentenza del 10/06/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in. data 10/06/2019, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, in data 07/07/2017, nei confronti di FALL IBRA in relazione al reato di cui all art. 648 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità ed alla qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso è inammissibile. La Corte ha affermato la responsabilità del ricorrente tenuto conto dell'accertata, e mai convincentemente giustificata, disponibilità del telefonino di provenienza furtiva in oggetto (all'evidenza acquisita fuori dai canali ordinari e legittimi di circolazione).

In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez.

II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, CED Cass. n. 236914).

E, nel caso di specie, l'acquisto di un telefono cellulare fuori dai canali ufficiali di commercializzazione, per giunta da soggetto asseritamente ignoto, è certamente sintomatico del dolo (quanto meno eventuale: Sez. un., n. 12433 del 26/11/2009, 30/03/2010, Rv. 246324) di ricettazione. Tanto esclude la più benevola qualificazione giuridica del fatto ex art. 712 cp. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il