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Ordinanza — n. 10082/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10082/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10082/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMMARITANO MICHELE nato a PALERMO il 25/07/1960 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; iA) E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 08/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PALERMO, in data 25/02/2020, nei confronti di SAMMARITANO MICHELE in relazione al reato di cui agli artt. 56-628 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, il quale ha successivamente rinunciato alla impugnazione, ciò che la rende inammissibile ex art. 591, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 10082/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 56-628 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, il quale ha successivamente rinunciato alla impugnazione, ciò che la rende inammissibile ex art. 591, comma 1, lett.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina tentata rapina delitto recidiva nell'infrazione ritiro della querela penale superamento del limite di velocità

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMMARITANO MICHELE nato a PALERMO il 25/07/1960 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; iA)

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 08/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PALERMO, in data 25/02/2020, nei confronti di SAMMARITANO MICHELE in relazione al reato di cui agli artt. 56-628 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, il quale ha successivamente rinunciato alla impugnazione, ciò che la rende inammissibile ex art. 591, comma 1, lett.

d) cpp. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro mille in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il Consigliere Estensore GIUSEPPE SGADARI