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Ordinanza — n. 10081/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on theft conviction, rejecting claim of lack of subjective intent for receiving stolen goods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10081/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Mario Marilli's cassation appeal inadmissible regarding his conviction for receiving stolen goods. The appellate court correctly affirmed that the defendant's possession of a stolen phone from an unknown source demonstrated subjective intent to conceal illicit property. Consequently, the court rejected the argument that mere lack of diligence in verifying the phone's origin negated the required criminal intent.

Regesto Legislator

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Art. 648 c.p.; Art. 62 n. 4 c.p.: The court established that subjective intent for receiving stolen goods can be proven by the acquisition of an item through unofficial channels from an unknown source, where the defendant fails to provide a credible explanation for the possession.

Parole chiave

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receiving stolen goods subjective criminal intent provenance of stolen items burden of explanation criminal liability appellate review inadmissible appeal contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 648 c.p.
di TARANTO, con sentenza in data 14/12/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TARANTO, in data 29/04/2019, nei confronti di MARILLI MARIO in relazione al reato di cui all art. 648 CP.
Art. 62 n. 4 c.p.
Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità ed alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 69 c.p.
In ogni caso il ricorrente non ha interesse a coltivare il motivo, posto che ha già ottenuto il bilanciamento in equivalenza tra le attenuanti generiche e la più grave recidiva, sicché non potrebbe ottenere di più in termini di giudizio di bilanciamento, ex art. 69 ultimo comma cp.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. II, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella
Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa
Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007
Sez. un., n. 12433 del 26/11/2009
E, nel caso di specie, l'acquisto di un telefono cellulare fuori dai canali ufficiali di commercializzazione, per giunta da soggetto asseritamente ignoto, è certamente sintomatico del dolo (quanto meno eventuale: Sez. un., n. 12433 del 26/11/2009, 30/03/2010, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARILLI MARIO nato a TARANTO il 20/05/1970 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, con sentenza in data 14/12/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TARANTO, in data 29/04/2019, nei confronti di MARILLI MARIO in relazione al reato di cui all art. 648 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità ed alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cp. Il ricorso è inammissibile. La Corte ha affermato la responsabilità del ricorrente tenuto conto dell'accertata, e mai convincentemente giustificata, disponibilità del telefonino di provenienza furtiva in oggetto (all'evidenza acquisita fuori dai canali ordinari e legittimi di circolazione).

In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez.

II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, CED Cass. n. 236914).

E, nel caso di specie, l'acquisto di un telefono cellulare fuori dai canali ufficiali di commercializzazione, per giunta da soggetto asseritamente ignoto, è certamente sintomatico del dolo (quanto meno eventuale: Sez. un., n. 12433 del 26/11/2009, 30/03/2010, Rv. 246324) di ricettazione. La Corte ha motivato anche in ordine al diniego dell'attenuante del danno di speciale tenuità, sottolineando il valore non irrisorio del cellulare. In ogni caso il ricorrente non ha interesse a coltivare il motivo, posto che ha già ottenuto il bilanciamento in equivalenza tra le attenuanti generiche e la più grave recidiva, sicché non potrebbe ottenere di più in termini di giudizio di bilanciamento, ex art. 69 ultimo comma cp.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

tiv Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il Consigli