Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10076/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10076/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10076/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMRAOUI RADOUANE - C.U.I. 03763117 nato il 31/12/1980 avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 25/.01/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di IMPERIA, in data 21/02/2019, nei confronti di HAMRAOUI RADOUANE - C.U.I. 03763U7 confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 56-629 CP.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 10076/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 03763117 nato il 31/12/1980 avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 25/.01/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di IMPERIA, in data 21/02/2019, nei confronti di HAMRAOUI RADOUANE - C.U.I. 03763U7 confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 56-629 CP.

Parole chiave

Generato dall'IA
accertamento dell'ammontare del danno circostanze attenuanti motivi di rigore risarcimento per atto illecito danno patrimoniale causa legittima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMRAOUI RADOUANE - C.U.I. 03763117 nato il 31/12/1980 avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 25/.01/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di IMPERIA, in data 21/02/2019, nei confronti di HAMRAOUI RADOUANE - C.U.I. 03763U7 confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 56-629 CP.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cp. Il ricorso è inammissibile. Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame, la Corte ha sottolineato che il danno procurato alla vittima non era irrisorio, valorizzando anche la plurioffensività dei reati di rapina ed estorsione (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salannone, Rv. 265685). Con tanto il ricorrente non si confronta. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021