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Ordinanza — n. 10074/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10074/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10074/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOUAHRI AKRAM nato il 26/07/1985 avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PERUGIA, con sentenza in data 26/11/2019, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PERUGIA, in data 26/01/2016, nei confronti di JOUAHRI AKRAM in relazione al reato di cui all art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. La sentenza di appello, emessa il 26 novembre del 2019, ha fissato il termine di 90 giorni per il deposito, regolarmente avvenuto. Il termine di 45 giorni decorreva, pertanto, dal 24 febbraio del 2020 e maturava - compresi i 64 giorni per la emergenza da covid 19 - 18 giugno del 2020. Il ricorso risulta depositato il 17 febbraio del 2021. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 10074/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. La sentenza di appello, emessa il 26 novembre del 2019, ha fissato il termine di 90 giorni per il deposito, regolarmente avvenuto. Il termine di 45 giorni decorreva, pertanto, dal 24 febbraio del 2020 e maturava - compresi i 64 giorni per la emergenza da covid 19 - 18 giugno del 2020. Il ricorso risulta depositato il 17 febbraio del 2021. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina ritardo ingiustificato dell'azione penale termine di prescrizione termine suppletorio di grazia momento del reato ripudiazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOUAHRI AKRAM nato il 26/07/1985 avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PERUGIA, con sentenza in data 26/11/2019, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PERUGIA, in data 26/01/2016, nei confronti di JOUAHRI AKRAM in relazione al reato di cui all art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. La sentenza di appello, emessa il 26 novembre del 2019, ha fissato il termine di 90 giorni per il deposito, regolarmente avvenuto. Il termine di 45 giorni decorreva, pertanto, dal 24 febbraio del 2020 e maturava - compresi i 64 giorni per la emergenza da covid 19 - 18 giugno del 2020. Il ricorso risulta depositato il 17 febbraio del 2021. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il Consigliere Estensore GIUSEPPE SGA