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Ordinanza — n. 10070/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10070/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10070/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNO FRANCESCO nato a AVERSA il 12/12/1979 avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 17/03/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI NORD, in data 17/05/2018, nei confronti di MANNO FRANCESCO in relazione a due reati di rapina e lesioni personali. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica della seconda rapina come tale anziché come esercizio arbitrario delle proprie ragioni e per la mancata concessione della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cp.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 10070/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica della seconda rapina come tale anziché come esercizio arbitrario delle proprie ragioni e per la mancata concessione della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cp.

Parole chiave

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azione civile difesa penale danno differenziale circostanza attenuante risarcimento per atto illecito trauma alla mano

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNO FRANCESCO nato a AVERSA il 12/12/1979 avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 17/03/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI NORD, in data 17/05/2018, nei confronti di MANNO FRANCESCO in relazione a due reati di rapina e lesioni personali. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica della seconda rapina come tale anziché come esercizio arbitrario delle proprie ragioni e per la mancata concessione della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cp.

Il ricorso è inammissibile. Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame, la Corte ha chiarito come fosse rimasta del tutto indimostrata la circostanza che l'imputato vantasse un qualche diritto nei confronti della vittima. Inoltre, la Corte non ha reputato lieve l'offesa ricevuta da quest'ultima sia in termini di valore economico che per il danno alla persona, la rapina essendo un reato plurioffensivo (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685).

Con tali assunti il ricorrente non si confronta. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il Consigliere Estens