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Ordinanza — n. 10066/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10066/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10066/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIAVOLIN LUCIO nato a PADOVA il 23/05/1955 avverso l'ordinanza del 31/05/2021 del TRIBUNALE di PADOVAclet-&-ah~tle-partil- udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; h IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato Schiavolin Lucio. Sia il provvedimento impugnato (del 31 maggio 2021) che il ricorso (del 14 giugno 2021) sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10066/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

Parole chiave

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ammissione all'avvocatura divieto di rappresentanza dell'avvocato procedimento in contumacia difetto di sottoscrizione difetto di legittimazione del ministero pubblico disobbedienza alla decisione dell'autorità

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIAVOLIN LUCIO nato a PADOVA il 23/05/1955 avverso l'ordinanza del 31/05/2021 del TRIBUNALE di PADOVAclet-&-ah~tle-partil- udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; h IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato Schiavolin Lucio. Sia il provvedimento impugnato (del 31 maggio 2021) che il ricorso (del 14 giugno 2021) sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.;

Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il