Cassation appeal dismissed as inadmissible because the appellant's lawyer was not enrolled in the special Cassation bar.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's defense lawyer was not enrolled in the special bar required for Cassation proceedings. The appellant had previously been sentenced to a fine for a minor offense and sought to challenge this decision through the standard appellate process. The court ruled that without a qualified Cassation lawyer, the appeal lacked the necessary formal standing under the Code of Criminal Procedure, resulting in the dismissal of the request and an order to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, co. 1 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be signed by lawyers enrolled in the special bar; failure to comply renders the appeal inadmissible and subjects the appellant to costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAMISO SIMONE nato a COPPARO il 14/04/1982 avverso la sentenza del 09/09/2020 del TRIBUNALE di ROVIGOudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; n IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 9 settembre 2020 il Tribunale di Rovigo - in composizione monocratica - condannava Tamiso Simone alla pena di euro 300 di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 660 cod. pen.
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello l'imputato, poi convertito in ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Moreschi Filippo, del Foro di Mantova, che, tuttavia, non risulta iscritto nell'albo dei difensori abilitati a patrocinare innanzi alla Corte di Cassazione. Per tale ragione il ricorso va dichiarato inammissibile, posto che, ai sensi del disposto dell'art. 613, co. 1, c.p.p., nel giudizio di cassazione "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione".
3. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il P