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Ordinanza — n. 10049/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10049/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10049/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE STEFANO FLORIAN GIÀ GJEKA FLORIAN nato il 20/10/1986 avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Torino con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Asti, emessa in data 22 giugno 2020, appellata da De Stefano Florian, revocava l'ordine di espulsione emesso nei confronti dello stesso, confermando la pena in quella di anni uno e mesi tre di reclusione. L'imputato era stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 13 comma 13 del D.L.vo 25 luglio 1998, n.286. L'imputato, colpito da provvedimento di espulsione emesso dal prefetto di Torino - eseguito in data 20 ottobre 2018 - e allontanato coattivamente dal territorio nazionale, vi aveva fatto ritorno il 6 maggio 2020. Aveva, poi, fornito ai Carabinieri false generalità, indicando il cognome della moglie.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10049/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione De Stefano Florian, con il ministero del difensore di fiducia e lamenta, con due motivi, vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine all'art. 13 comma 13 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 - per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato - e all'art. 131 bis cod. pen. - per particolare tenuità del fatto -. In particolare, la condotta del ricorrente sarebbe improntata alla buona fede, in quanto sorretta dalla volontà di ricongiungersi alla moglie residente in Italia.

Parole chiave

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espulsione di familiari allontanamento malgrado rischio di persecuzione ricongiungimento familiare differito partenza del coniuge immigrazione clandestina statuto di rifugiato

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
286 - per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato - e all'art. 131 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE STEFANO FLORIAN GIÀ GJEKA FLORIAN nato il 20/10/1986 avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Torino con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Asti, emessa in data 22 giugno 2020, appellata da De Stefano Florian, revocava l'ordine di espulsione emesso nei confronti dello stesso, confermando la pena in quella di anni uno e mesi tre di reclusione. L'imputato era stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 13 comma 13 del D.L.vo 25 luglio 1998, n.286. L'imputato, colpito da provvedimento di espulsione emesso dal prefetto di Torino - eseguito in data 20 ottobre 2018 - e allontanato coattivamente dal territorio nazionale, vi aveva fatto ritorno il 6 maggio 2020. Aveva, poi, fornito ai Carabinieri false generalità, indicando il cognome della moglie.

2. Ricorre per cassazione De Stefano Florian, con il ministero del difensore di fiducia e lamenta, con due motivi, vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine all'art. 13 comma 13 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 - per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato - e all'art. 131 bis cod. pen. - per particolare tenuità del fatto -. In particolare, la condotta del ricorrente sarebbe improntata alla buona fede, in quanto sorretta dalla volontà di ricongiungersi alla moglie residente in Italia.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità dei motivi, in quanto meramente reiterativo di doglianze già affrontate e risolte - con congrua motivazione - in sede di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore