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Ordinanza — n. 10048/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10048/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10048/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANELLA LUIGI nato a PUTIGNANO il 14/12/1972 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; PA1 udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari confermava la decisione impugnata, pronunciata dal Gup del Tribunale di Bari il 16 aprile 2020, con cui l'imputato Campanella Luigi veniva condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 2.600,00 euro di multa per i reati, commessi in Putignano il 9 agosto 2019, di cui ai seguenti capi: - 1) art. 2 legge 895/1967, detenzione illegale di un fucile d'assalto AK-47 Kalashnikov e di un caricatore da 29 colpi - 2) art. 23, comma 3, legge 110/1975, detenzione illegale di una pistola semiautomatica cal. 7,65 clandestina con relativo caricatore e 4 proiettili - 3) art. 648 cod. pen. in relazione all'arma di cui al capo 2) - 4) artt. 2 e 7 legge 895/1967, detenzione di un fucile doppietta cal. 12 a canne mozze e con all'interno due cartucce.

Regesto Legislator

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art. 2 legge 895/1967, art. 648 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10048/2022 — snpen · Corte di Cassazione: VI n. 8700 del 21.1.2013, rv 254584; Sez. IV n. 38202 del 7.7.2016, rv 267611).Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi arma personale esplosivi e articoli pirotecnici contrabbando di guerra parità delle armi abuso di materiali

Disposizioni normative citate

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art. 2 legge 895/1967
art. 648 cod. pen
7,65 clandestina con relativo caricatore e 4 proiettili - 3) art. 648 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANELLA LUIGI nato a PUTIGNANO il 14/12/1972 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; PA1 udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari confermava la decisione impugnata, pronunciata dal Gup del Tribunale di Bari il 16 aprile 2020, con cui l'imputato Campanella Luigi veniva condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 2.600,00 euro di multa per i reati, commessi in Putignano il 9 agosto 2019, di cui ai seguenti capi: - 1) art. 2 legge 895/1967, detenzione illegale di un fucile d'assalto AK-47 Kalashnikov e di un caricatore da 29 colpi - 2) art. 23, comma 3, legge 110/1975, detenzione illegale di una pistola semiautomatica cal. 7,65 clandestina con relativo caricatore e 4 proiettili - 3) art. 648 cod. pen. in relazione all'arma di cui al capo 2) - 4) artt. 2 e 7 legge 895/1967, detenzione di un fucile doppietta cal. 12 a canne mozze e con all'interno due cartucce.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Campanella Luigi, deducendo nullità della sentenza impugnata per vizio di motivazione ed errata applicazione di legge in relazione agli artt. 111, comma 6, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., 648 cod. pen., 23 legge 110/75 e 99 cod. pen. In sintesi, si lamenta la mancata dimostrazione dell'elemento oggettivo del reato di cui al capo sub 3), data la mancata prova in ordine alla clandestinità dell'arma. Quanto al reato sub 2), si segnala la mancanza di qualsivoglia attività tecnico scientifica effettuata sulle armi rinvenute al fine di verificarne la concreta funzionalità ed offensività, nonchè la presenza o meno di segni distintivi per inferirne la clandestinità. In ordine, infine, alla contestata recidiva, si evidenzia come i carichi pendenti richiamati siano ancora pendenti, non definiti con sentenza.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la genericità dei motivi addotti; trattandosi di mera riproposizione dei motivi di appello, su cui è intervenuta puntuale ed esaustiva motivazione in sede di merito. Tale modalità di formulazione del ricorso per cassazione è - di per sè - non consentita, posto che la sostanziale riproposizione dei motivi di merito, prescindendo dai contenuti della decisione impugnata, finisce con il ricadere nel vizio di genericità, oltre che nella impropria richiesta, rivolta a questa Corte di legittimità, di rivalutazione di aspetti che attengono al merito (v. sul tema Sez.

VI n. 8700 del 21.1.2013, rv 254584; Sez. IV n. 38202 del 7.7.2016, rv 267611).Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28 ottobre 2021 Il Consigliere