Personal appeal by convicted person dismissed as inadmissible due to mandatory defense representation requirement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal filed by Benito Mariano Foti inadmissible de plano because it was submitted personally after the 2017 law requiring defense counsel for appeals. The petitioner argued for personal filing, but the opposing party and the court emphasized the statutory exclusion of personal appeals for convicted individuals. Consequently, the appeal was rejected, and the petitioner was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 comma 5bis cod. proc. pen.; Artt. 571 comma 1 e 613 comma 1 cod. proc. pen.: Appeals by convicted persons must be filed by defense counsel; personal filing is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOTI MARIANO BENITO nato a REGGIO CALABRIA il 13/08/1966 avverso l'ordinanza del 28/01/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di BARIdate--awtse-dfle-t3eft-i-; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; r2J-1 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato Foti Mariano Benito. Sia il provvedimento impugnato (del 28 gennaio 2021) che il ricorso (del 2 febbraio 2021) sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.;
Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente