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Ordinanza — n. 10038/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10038/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10038/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KUMAR VINOD nato il 12/06/1980 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; Rr-7 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 27 gennaio 2021 la Corte di appello di Roma confermava la decisione emessa, in rito abbreviato, dal GIP del Tribunale di Latina in ordine alla responsabilità di Kumar Vinod e Accardo Concettina per i delitti di cui agli artt. 110, 479 e 483 cod. pen. - capo A) - e 110 cod. pen., 12 comma 3 lett.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10038/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Kumar Vinod, deducendo tre motivi di ricorso. Al primo si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 286 del 1998 per violazione degli artt. 3,11,27 e 117 Cost., anche in relazione all'art. 49 par. 3 TFUE. Vi sarebbe una irragionevole disparità di trattamento sanzionatorio tra l'art. 10 bis e l'art. 12 del TU immigrazione, in quanto quest'ultimo articolo prevede una pena più severa per il concorrente nel reato contravvenzionale di ingresso e permanenza illegale nel territorio dello Stato, rispetto all'autore stesso della condotta primaria.

Parole chiave

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infrazioni alla legge sugli stranieri aiuto all'evasione di detenuti ammissione di stranieri favoreggiamento indennità di dislocazione e di espatrio immigrazione clandestina

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KUMAR VINOD nato il 12/06/1980 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; Rr-7 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 27 gennaio 2021 la Corte di appello di Roma confermava la decisione emessa, in rito abbreviato, dal GIP del Tribunale di Latina in ordine alla responsabilità di Kumar Vinod e Accardo Concettina per i delitti di cui agli artt. 110, 479 e 483 cod. pen. - capo A) - e 110 cod. pen., 12 comma 3 lett.

a) e d), 3 ter lett.

b) D. Lgs. n. 286 del 1998. In motivazione si evidenzia che i coimputati, dal gennaio 2017 al 23 gennaio 2019 in Fondi, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di trarre un ingiusto profitto della condizione di illegalità di tredici cittadini extracomunitari (di cui cinque già presenti sul territorio italiano), favorivano l'ingresso e la permanenza dei suddetti nello Stato e compivano atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso dei suddetti familiari, fornendo loro falsi contratti di locazione (riguardanti l'immobile intestato alla Accardo) da esibire presso lo Sportello Unico per l'immigrazione di Latina al fine di ottenere il permesso di soggiorno, nonché il ricongiungimento familiare. La pena, ritenuta la continuazione e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, veniva stabilita in anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 222.000 di multa per il Kumar e in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 222.000 di multa per la Accardo.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Kumar Vinod, deducendo tre motivi di ricorso. Al primo si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 286 del 1998 per violazione degli artt. 3,11,27 e 117 Cost., anche in relazione all'art. 49 par. 3 TFUE. Vi sarebbe una irragionevole disparità di trattamento sanzionatorio tra l'art. 10 bis e l'art. 12 del TU immigrazione, in quanto quest'ultimo articolo prevede una pena più severa per il concorrente nel reato contravvenzionale di ingresso e permanenza illegale nel territorio dello Stato, rispetto all'autore stesso della condotta primaria.

L'irragionevolezza della scelta legislativa emerge anche in riferimento alle ipotesi base e a quelle aggravate previste all'interno dell'art. 12 - segnatamente quella del comma 3, lett. d), ritenuta sussistente nel caso di specie -. Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge penale in riferimento alla dosimetria della pena. Le circostanze attenuanti generiche concesse sulla base di elementi di fatto riferibili soggettivamente al ricorrente avrebbero dovuto trovare applicazione in relazione a tutti i reati riuniti dal vincolo della continuazione.Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 48 e 479 cod. pen. .

Si contesta la affermazione di responsabilità relativa al capo A) della rubrica, in quanto non vi sarebbe stata induzione in errore, dato che è assente una condotta rilevante nella redazione del contratto di locazione poi presentato al Pubblico Ufficiale per il rilascio del nulla osta.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza, oltre che genericità dei motivi addotti. 3.1 Ed invero, quanto alla questione di legittimità costituzionale, se ne apprezza ictu °culi la manifesta infondatezza. Le due fattispecie poste in comparazione sono connotate da profonde diversità, avendo il legislatore diversificato la condotta di 'ingresso illegale' posta in essere dal singolo immigrato (per ragioni per lo più legate a condizioni di bisogno che muovono i flussi migratori) dalle condotte di coloro i quali organizzano il traffico di migranti, con un disvalore marcatamente più ampio, derivante anche dalle situazioni elevate ad aggravanti (finalità di profitto, numero dei soggetti trasportati, esposizione a rischio dei medesimi).

Non vi è pertanto una corretta individuazione delle situazioni di fatto poste in comparazione, tale da sostenere l'ipotesi formulata nell'atto di ricorso. 3.2 Le ulteriori doglianze sono meramente reiterative dei motivi di appello e pertanto ne va affermata la genericità, avendo la Corte di merito fornito ampia e adeguata risposta alle affermazioni difensive. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C