Ordinanza — n. 10036/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRA SIMONE RUGGERO nato a ROMA il 16/07/1991 avverso la sentenza del 04/11/2020 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 4 novembre 2020 il Tribunale di Civitavecchia - in composizione monocratica - condannava Capra Simone Ruggero alla pena di euro 2000 di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 4 legge 110/1975.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 4 legge 110/1975; Ordinanza — n. 10036/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza emessa il 4 novembre 2020 il Tribunale di Civitavecchia - in composizione monocratica - condannava Capra Simone Ruggero alla pena di euro 2000 di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 4 legge 110/1975.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRA SIMONE RUGGERO nato a ROMA il 16/07/1991 avverso la sentenza del 04/11/2020 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 4 novembre 2020 il Tribunale di Civitavecchia - in composizione monocratica - condannava Capra Simone Ruggero alla pena di euro 2000 di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 4 legge 110/1975.
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello l'imputato, poi convertito in ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Segnalini Angelo, del Foro di Roma, che, tuttavia, non risulta iscritto nell'albo dei difensori abilitati a patrocinare innanzi alla Corte di Cassazione. Per tale ragione il ricorso va dichiarato inammissibile, posto che, ai sensi del disposto dell'art. 613, co. 1, c.p.p., nel giudizio di cassazione "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione".
3. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presi