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Ordinanza — n. 10034/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10034/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10034/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MORRA CESARE nato a NAPOLI il 16/08/1991 PIZZO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 01/10/1991 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdate--a-kgriso alle parti-; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 3 febbraio 2021 la Corte di Appello di Napoli, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ai sensi degli artt. 599 e 602 comma 1 bis cod. proc. pen., ha ridotto ad anni tre e mesi sei di reclusione la pena inflitta in primo grado agli imputati Morra Cesare e Pizzo Giuseppe, ritenuti colpevoli dei reati di cui agli artt. 12 e 14 L. 497/74 - capo A), assorbito - e 23 commi 1 e 4 L. 110/1975 - capo B) -, ravvisata la continuazione con altra sentenza irrevocabile e riconosciuta la diminuente per il rito.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 10034/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con trattazione de plano ex art 610 co. 5 bis cod. proc. pen., va dichiarata la inammissibilità del ricorso perché proposto per motivi non consentiti. Le parti hanno concordato la determinazione della pena, il che esclude - salve le ipotesi di illegalità del trattamento sanzionatorio - la introduzione di motivi su punti oggetto dell'accordo. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena alleggerimento della pena motivi di cassazione revisione della sentenza penale condono delle spese procedurali controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MORRA CESARE nato a NAPOLI il 16/08/1991 PIZZO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 01/10/1991 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdate--a-kgriso alle parti-; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 3 febbraio 2021 la Corte di Appello di Napoli, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ai sensi degli artt. 599 e 602 comma 1 bis cod. proc. pen., ha ridotto ad anni tre e mesi sei di reclusione la pena inflitta in primo grado agli imputati Morra Cesare e Pizzo Giuseppe, ritenuti colpevoli dei reati di cui agli artt. 12 e 14 L. 497/74 - capo A), assorbito - e 23 commi 1 e 4 L. 110/1975 - capo B) -, ravvisata la continuazione con altra sentenza irrevocabile e riconosciuta la diminuente per il rito.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Morra Cesare e Pizzo Giuseppe, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Con trattazione de plano ex art 610 co. 5 bis cod. proc. pen., va dichiarata la inammissibilità del ricorso perché proposto per motivi non consentiti. Le parti hanno concordato la determinazione della pena, il che esclude - salve le ipotesi di illegalità del trattamento sanzionatorio - la introduzione di motivi su punti oggetto dell'accordo. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile it ricorsci e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore