Ordinanza — n. 10032/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROSA FRANCESCO nato a TROPEA il 29/11/1971 avverso l'ordinanza del 11/02/2020 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 11 febbraio 2020 il Tribunale di Vibo Valentia ha rigettato l'istanza di concessione di ulteriori colloqui e telefonate (per particolari ragioni), presentata da La Rosa Francesco -detenuto in stato di custodia cautelare in carcere per reato ex art. 4 bis ord. pen.-, in quanto reiterativa di precedente domanda già respinta.
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 10032/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con ordinanza emessa in data 11 febbraio 2020 il Tribunale di Vibo Valentia ha rigettato l'istanza di concessione di ulteriori colloqui e telefonate (per particolari ragioni), presentata da La Rosa Francesco -detenuto in stato di custodia cautelare in carcere per reato ex art. 4 bis ord. pen.-, in quanto reiterativa di precedente domanda già respinta.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROSA FRANCESCO nato a TROPEA il 29/11/1971 avverso l'ordinanza del 11/02/2020 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 11 febbraio 2020 il Tribunale di Vibo Valentia ha rigettato l'istanza di concessione di ulteriori colloqui e telefonate (per particolari ragioni), presentata da La Rosa Francesco -detenuto in stato di custodia cautelare in carcere per reato ex art. 4 bis ord. pen.-, in quanto reiterativa di precedente domanda già respinta.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - La Rosa Francesco, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 37 e 39 legge 354/1975. Si censura la mancata considerazione delle particolari ragioni -problemi di alcool dipendenza e lontananza dal nucleo familiare - idonee a giustificare la concessione della deroga in melius per il detenuto, ovvero l'usufruire di ulteriori colloqui rispetto ai quattro visivi e ai due telefonici previsti, in via generale, dalla norma.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione del fatto che i «particolari motivi» idonei, in tesi, a determinare un ampliamento delle opportunità di colloquio erano stati già prospettati con la prima istanza, il cui diniego non risulta impugnato. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si ritiene di non aggiungere ulteriori statuizioni a carico del ricorrente, data la particolare materia in trattazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il