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Ordinanza — n. 10029/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10029/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10029/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGNANO DOMENICO nato a CAROVIGNO il 30/10/1968 avverso l'ordinanza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; ru-1 IN FATTO E IN DIRITTO 10 2 O 2.1 1. Con ordinanza emessa in data /2_novembre 2020; la Corte di appello di - in sede esecutiva - ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di cinque distinte decisioni irrevocabili proposta da D'Agnano Domenico. In motivazione si evidenzia la assenza di una visibile programmazione unitaria delle diverse condotte, peraltro oggetto - le prime quattro - di un precedente provvedimento di rigetto, emesso dalla medesima Corte in data 11 maggio 2018.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10029/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti. 3.1 Ed invero il ricorrente omette di confrontarsi con la ratio decidendi primaria, rappresentata dal precedente diniego di analoga domanda (per quattro reati su cinque) e dalla manifesta assenza di collegamento funzionale tra l'ulteriore episodio delittuoso e quelli già valutati. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

Parole chiave

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unità sotto il profilo della prescrizione unità della sentenza di divorzio ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione unità della forma formazione della pena complessiva allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGNANO DOMENICO nato a CAROVIGNO il 30/10/1968 avverso l'ordinanza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; ru-1 IN FATTO E IN DIRITTO 10 2 O 2.1 1. Con ordinanza emessa in data /2_novembre 2020; la Corte di appello di - in sede esecutiva - ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di cinque distinte decisioni irrevocabili proposta da D'Agnano Domenico. In motivazione si evidenzia la assenza di una visibile programmazione unitaria delle diverse condotte, peraltro oggetto - le prime quattro - di un precedente provvedimento di rigetto, emesso dalla medesima Corte in data 11 maggio 2018.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - D'Agnano Domenico, deducendo erronea applicazione della legge regolatrice e vizio di motivazione. Si censura la assoluta mancanza grafica di motivazione e si ribadisce la sussistenza degli elementi oggettivi atti a sostenere l'identità del disegno criminoso, tra i quali la perfetta omogeneità delle condotte -reati, uniformi per natura, posti in essere in adesione al programma dell'associazione mafiosa denominata sacra corona unita - e la contiguità spazio-temporale tra le stesse (fino al 2010).

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti. 3.1 Ed invero il ricorrente omette di confrontarsi con la ratio decidendi primaria, rappresentata dal precedente diniego di analoga domanda (per quattro reati su cinque) e dalla manifesta assenza di collegamento funzionale tra l'ulteriore episodio delittuoso e quelli già valutati. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il