Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to submit written grounds by the defense counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense counsel failed to submit written grounds for the petition. Although the prisoner deposited a declaration at the penitentiary, neither the lawyer nor the client provided the necessary written arguments to support the request. Consequently, the court ruled that the procedural defect rendered the appeal void and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c), Art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if the defense counsel fails to submit written grounds for the petition, as mere deposit of a declaration without substantive arguments does not satisfy the statutory requirements for admissibility.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FICHERA ANTONINO nato a CATANIA il 26/11/1945 avverso l'ordinanza del 14/07/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA Lato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania rigettava l'istanza di misure alternative congiunte presentata da Antonino Fich era. Avverso questa ordinanza Antonino Fichera dichiarava di volere proporre ricorso per cassazione, mediante dichiarazione depositata presso la struttura penitenziaria dove era ristretto, riservando il deposito dei relativi motivi al difensore di fiducia, che non vi provvedeva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da Antonino Fichera è inammissibile. Tale inammissibilità discende dal combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., atteso che a sostegno della dichiarazione depositata presso l'istituto penitenziario dove si trovava detenuto, né Romeo, né il suo difensore, hanno fatto seguire la presentazione di motivi di ricorso. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, determinata in cinquecento euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento alla cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Ales ndro Centonze AL yjh3le Bi nchi • D