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Ordinanza — n. 9946/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the appellant personally filed it after the 2017 law requiring counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9946/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the appellant after August 4, 2017. The material fact is that Law No. 103 of June 23, 2017, removed the right for defendants to file appeals personally, mandating representation by registered counsel instead. The court ruled that since the filing occurred post-legislation, the act violated mandatory procedural requirements and was therefore void.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the accused after the entry into force of Law No. 103/2017 are inadmissible as they must be submitted by registered counsel.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility Law 103 2017 reform personal filing prohibition mandatory legal representation de plano dismissal diritto di ottenere una decisione audizione personale obbligatoria diritto alla propria parola

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Law No. 103 of June 23, 2017
Article 571, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure
Article 613, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure
Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Article 616 of the Code of Criminal Procedure
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sezione U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA IGNAZIO nato a CATANIA il 20/04/1954 avverso l'ordinanza del 12/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAtaarT771r57 e 1(757gr;" - udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso per cassazione, così come integrato dalle memorie depositate il 14/10/2021, è stato proposto personalmente da Ignazio De Luca il 25/06/2021. Osserva il Collegio che sia la notifica del provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 04/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333-01). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Enrico Franci deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022. Il Consigliere estensore Ale dro Centonze DEPOSITATA IN CANCELLERIA 2 2 0,