Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9944/2022 — snpen Generato dall'IA

Civil party's cassation appeal dismissed as inadmissible due to subsequent withdrawal of the appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9944/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the civil party's cassation appeal inadmissible because the appellant withdrew the appeal after filing it. The original appeal challenged a first-instance acquittal, arguing the decision lacked sufficient reasoning, but the appellant later renounced the litigation. The Court ruled that this subsequent withdrawal legally bars the appeal under the relevant criminal procedure code provision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591, lett. d) cod. proc. pen.; A civil party's cassation appeal is inadmissible if the appellant withdraws the appeal after depositing it, thereby extinguishing the procedural basis for the review.

Parole chiave

Generato dall'IA
civil party appeal withdrawal of appeal inadmissibility cassation procedure criminal procedure code rinuncia all'espropriazione omissione di soccorso rinuncia alla sostanza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, lett. d) cod. proc. pen.
La rinuncia all'impugnazione della parte civile è Causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett.
art. 677 cod. pen
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Nocera Inferiore assolveva Francesco Marengo dal reato ascrittogli, ai sensi dell'art. 677 cod. pen., commesso a Nocera Inferiore il 22/01/2016.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile PETROSINO LUISA nato a NOCERA INFERIORE il 29/09/1960 nel procedimento a carico di: MARENGO FRANCESCO nato a NOCERA INFERIORE il 05/08/1988 avverso la sentenza del 14/06/2019 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE/dato avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Nocera Inferiore assolveva Francesco Marengo dal reato ascrittogli, ai sensi dell'art. 677 cod. pen., commesso a Nocera Inferiore il 22/01/2016. Avverso questa sentenza Luisa Petrosino, quale parte civile, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente delle ragioni che imponevano l'assoluzione dall'ipotesi di reato ascritto all'imputato. Infine, in data 06/10/2021, la parte civile Laura Petrosino dichiarava di rinunciare all'originario ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto da Laura Petrosino è inammissibile per intervenuta rinuncia. Deve, in proposito, rilevarsi che, dopo il deposito del ricorso, perveniva rituale rinuncia all'impugnazione da parte della ricorrente, depositata il 06/10/2021. La rinuncia all'impugnazione della parte civile è Causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Laura Petrosino deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, che si ritiene di determinare in cinquecento euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Alex= Centonze rnhi O S I TATA ;