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Ordinanza — n. 9943/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the petitioner failed to sign it with a registered defense lawyer as required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9943/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was signed personally by the petitioner rather than by a registered defense lawyer. The petitioner argued for personal representation, but the court noted that the appeal and the contested order were both dated after August 4, 2017, when the law changed to mandate lawyer signatures for appeals. Consequently, the court ruled that the lack of a qualified defense lawyer's signature rendered the appeal void under the new procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals for cassation filed after August 4, 2017, must be signed by a registered defense lawyer; personal signatures render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal signature requirement defense lawyer mandate procedural code article 610 de plano dismissal modificazione delle conclusioni diritto a un difensore esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCI ENRICO nato a FIRENZE il 30/08/1983 avverso l'ordinanza del 06/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE!dato avvis~ udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso per cassazione in esame è stato proposto personalmente da Enrico Franci e sottoscritto il 21/05/2021. Osserva il Collegio che sia la notifica del provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 04/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333-01). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Enrico Franci deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente 931ro Centonze phOpnch.1 1 AX/1-4,kr LiíriTq.MTG:e5Z1 IN cANCaVifk,uA 22