Cassation court dismisses appeal as inadmissible because the detention home order is merely interim and not independently appealable.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the challenged detention home order is an interim measure lacking independent appealability. The applicant argued that the magistrate of surveillance incorrectly rejected his request due to the residual sentence exceeding statutory limits. The court ruled that such orders serve only to preserve the utility of the final decision on alternative measures and must be treated as interlocutory.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 656, comma 10, cod. proc. pen.; The rejection of a provisional application for a detention home order is not independently appealable because the measure possesses merely interlocutory character.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONPANE MICHELE nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 11/01/1972 avverso il decreto del 31/08/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di ROMA[ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; )82
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile l'istanza di concessione della detenzione domiciliare provvisoria richiesta da Michele Buonpane, ritenendo ostativa all'accoglimento della misura invocata il reato ostativo in corso di esecuzione ex art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). Avverso questo decreto Michele Buonpane, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione della detenzione domiciliare provvisoria richiesta da Michele Buonpane, nell'escludere i quali non si era tenuto conto del residuo di pena di undici mesi di reclusione, derivante dai periodi di liberazione anticipata che gli erano stati concessi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da Michele Buonpane è inammissibile, riguardando un provvedimento non impugnabile autonomamente. Il provvedimento impugnato, infatti, trae il suo fondamento dalla disposizione dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., a tenore del quale: «Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5.
Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza». Nel procedimento di sorveglianza, del resto, il potere cautelare si giustifica per l'esigenza di preservare l'utilità della pronuncia definitiva sulla misura alternativa alla detenzione; connotazione, questa, che non consente di ritenere impugnabile autonomamente il provvedimento censurato, che possiede una natura meramente interinale, come affermato da questa Corte, secondo cui «non è impugnabile il rigetto della domanda di applicazione provvisoria della misura alternativa della detenzione domiciliare, in quanto avente natura meramente interlocutoria» (Sez. 1, n. 23363 dell'11/05/2018, Pillai, Rv. 273145-01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Michele Buonpane deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Aleisaqdro Centonze M1chl Biaqchi . OALCA DEP