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Ordinanza — n. 9940/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for seeking re-evaluation of final judgments via execution incidents.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9940/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because it sought to re-evaluate final judgments through execution incidents rather than challenging specific legal errors. The appellant argued the lower court failed to provide a reasoned path for rejecting the recidivism application and the time-bar argument. The Court ruled that such requests for re-evaluation are manifestly unfounded and must be addressed through ordinary appellate remedies or by proving force majeure.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 99, comma 4, cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it merely requests the re-evaluation of final judgments via execution incidents without identifying specific legal grounds for error, as such requests must be pursued through ordinary appellate remedies or by demonstrating force majeure.

Parole chiave

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inadmissible appeal execution incidents recidivism application time-bar defense final judgment review revisione della sentenza penale remissione della pena errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 99, comma 4, cod. pen.
Quanto, in particolare, alla sentenza irrevocabile pronunciata dal Tribunale di Milano il 24/05/2010, deve rilevarsi che il trattamento sanzionatorio irrogato ad Omar Alì derivava dal riconoscimento della recidiva ex art. 99, comma quarto, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca
pen., la cui applicazione, oltre a non concretizzare un'ipotesi di illegalità della pena, doveva essere censurata con i rimedi ordinari previsti per il giudizio di cognizione, 'in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca, Rv.
Sez. 6, n. 42363 del 25/09/2009, Dommarco
Sez. 6, n. 42363 del 25/09/2009, Dommarco, Rv.
Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti
Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, Savasta
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI OMAR nato il 13/03/1984 avverso l'ordinanza del 19/08/2021 del TRIBUNALE di GORIZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Gorizia, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava gli incidenti di esecuzione proposti da Omar Ali, finalizzati a ottenere la rideterminazione della pena irrogata all'imputato con la sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Milano il 24/05/2010 - per effetto dell'erronea applicazione della recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen. - e la rimessione in termini per la sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Gorizia il 07/09/2013. Avverso questa ordinanza Omar Ali, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che impedivano di rideterminare la pena irrogata all'imputato con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano il 24/05/2010 e di non consentire la remissione in termini per la sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Gorizia il 07/09/2013.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione degli incidenti di esecuzione relativi alle decisioni irrevocabili pronunciate dal Tribunale di Milano il 24/05/2010 e dal Tribunale di Gorizia il 07/09/2013. Quanto, in particolare, alla sentenza irrevocabile pronunciata dal Tribunale di Milano il 24/05/2010, deve rilevarsi che il trattamento sanzionatorio irrogato ad Omar Alì derivava dal riconoscimento della recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen., la cui applicazione, oltre a non concretizzare un'ipotesi di illegalità della pena, doveva essere censurata con i rimedi ordinari previsti per il giudizio di cognizione, 'in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca, Rv. 270419-01;

Sez. 6, n. 42363 del 25/09/2009, Dommarco, Rv. 244855-01). Quanto, invece, alla sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Gorizia il 07/09/2013, deve rilevarsi che non risulta assolto l'onere probatorio indispensabile per valutare la fondatezza dell'incidente di esecuzione presupposto, non essendo dimostrato che la mancata impugnazione della decisione controversa fosse dipesa da caso fortuito o forza maggiore, in violazione del principio di autosufficienza, così come canonizzato dalla giurisprudenza di legittimità, che esplica i suoi effetti sia nel giudizio di cognizione sia nel giudizio di esecuzione (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053-01;

Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601-01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Omar Alì deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Ale$drr Centonze ichele BOnchi d